PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Garanzia dello Stato).

      1. Lo Stato italiano, a tutela del lavoro italiano e a salvaguardia della situazione economica e finanziaria dei propri connazionali creditori della Libia, rendendosi garante del pagamento da parte del Governo libico dei diritti acquisiti dagli stessi, concede una garanzia sovrana, nel limite massimo complessivo di 650 milioni di euro e per la durata massima di cinque anni, finalizzata allo smobilizzo dei crediti insoluti non assicurati, accertati e quantificati secondo le disposizioni della presente legge.

Art. 2.
(Beneficiari).

      1. Ai benefìci della presente legge accedono i cittadini, gli enti e le società italiani per la perdita di beni, diritti e interessi di cui erano titolari, direttamente o indirettamente, in parte o in solido, per la fornitura di beni, servizi o lavori eseguiti in Libia nel periodo dal 1o gennaio 1970 al 28 ottobre 2002, a seguito di confische, sequestri o altri provvedimenti limitativi o impeditivi adottati dalle autorità libiche.
      2. Ai benefìci di cui al comma 1 accedono anche le società estere, esclusivamente per la percentuale di quote o di azioni possedute dai soggetti di cui al comma 1.

Art. 3.
(Accertamento dei crediti).

      1. Una Commissione paritetica, costituita e disciplinata secondo le disposizioni

 

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dell'articolo 4, provvede all'accertamento e alla quantificazione dei crediti sulla base della documentazione già esistente presso il Ministero degli affari esteri, eventualmente integrata a cura del creditore istante.
      2. I crediti originari, anche se espressi in altre valute, sono valutati in lire italiane al tasso di cambio, come accertato dall'Ufficio italiano dei cambi, vigente alla data della loro insorgenza, e quindi convertiti in euro.
      3. La quantificazione dei crediti include la rivalutazione monetaria sulla base dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, nonché gli interessi legali previsti in sentenze o in lodi arbitrali internazionali ovvero, in mancanza di essi, vigenti in Italia. La rivalutazione monetaria e gli interessi legali sono calcolati dalla data dell'insorgenza del credito fino a quella dell'accertamento di cui al comma 1.

Art. 4.
(Commissione paritetica).

      1. La Commissione paritetica di cui all'articolo 3, comma 1, di seguito denominata «Commissione», è costituita entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le associazioni di categoria o di assistenza specifica alle imprese maggiormente rappresentative. In sede di prima applicazione della presente legge, partecipano all'intesa la Confindustria, l'Associazione nazionale costruttori edili e l'Associazione italiana per i rapporti italo-libici.
      2. La Commissione è composta da:

          a) un magistrato della Corte di cassazione, con funzione di presidente di sezione o equiparato, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, designato d'intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le associazioni di cui al comma 1;

 

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          b) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          c) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

          d) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, designato dall'Avvocato generale dello Stato;

          e) tre rappresentanti delle associazioni di cui al comma 1, designati uno da ciascuna di esse.

      3. La funzione di segretario è svolta da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze.
      4. I rappresentanti di cui al comma 2, lettera e), possono farsi assistere nelle riunioni della Commissione da consulenti tecnici di propria fiducia, nel numero massimo di due per ciascuna associazione. I consulenti partecipano ai lavori senza diritto di voto.
      5. Per ciascuno dei componenti effettivi della Commissione è designato, con le medesime modalità, un componente supplente, che partecipa alle riunioni della Commissione in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, con i medesimi diritti di quest'ultimo.
      6. I componenti della Commissione durano in carica per tutta la durata della Commissione medesima.
      7. Il presidente della Commissione coordina i lavori stabilendo il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno, nominando i relatori di ciascuna pratica.
      8. I lavori della Commissione devono terminare entro due anni dal primo insediamento della stessa Commissione.
      9. La Commissione è validamente costituita con la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

 

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      10. Di ogni seduta della Commissione è redatto un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
      11. Le deliberazioni della Commissione hanno carattere vincolante e sono comunicate agli interessati entro sette giorni dalla loro adozione.

Art. 5.
(Presentazione delle domande e procedura).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti interessati presentano apposita domanda su carta semplice indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, indicando da quale delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, intendono essere rappresentati, e allegando eventuali documenti attestanti l'insorgenza del credito.
      2. La Commissione, esaminate le domande pervenute nel termine previsto dal comma 1, richiede al Ministero degli affari esteri la pertinente documentazione in suo possesso, da trasmettere entro un mese dall'avvenuta richiesta.
      3. Il presidente della Commissione decide la ricognizione dei crediti secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute.
      4. Il presidente della Commissione, su richiesta di un componente della Commissione, può disporre l'audizione del titolare del credito.
      5. Il presidente della Commissione, entro quindici giorni dalla data della riunione, trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze i verbali della Commissione medesima da cui risultano l'accertamento e la quantificazione di ciascun credito.
      6. Entro due mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze rilascia al titolare del credito la garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, per l'importo ad esso riconosciuto dalla Commissione.

 

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Art. 6.
(Copertura finanziaria).

      1. All'eventuale onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a 93 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2014, si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per gli anni dal 2010 al 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.